Indicazioni provvisorie per le aziende ai fini dell’adozione di misure per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2
L’obiettivo del presente documento, destinato prioritariamente ai soggetti aventi ruoli e responsabilità in tema di tutela della salute nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è fornire indicazioni operative, da attuare nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità, finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19.
Le misure preventive per ridurre le probabilità di contagio da COVID- 19 in un luogo di lavoro non sono dissimili da quelle adottate nei confronti della popolazione generale.
In un contesto come quello attuale, dove si assiste ad una proliferazione incontrollata di informazioni, il compito più importante ed utile del datore di lavoro si ritiene debba essere quello di fornire ai propri lavoratori una corretta informazione
- sui percorsi ufficiali individuati dalle Istituzioni nei casi specifici di cui si parlerà successivamente,
- sull’adozione di modalità comportamentali universali per ridurre il rischio di contaminazione
- sulle misure igieniche adottate dall’azienda
- sull’eventuale aggiornamento, ove ne ricorrano le condizioni, del DVR nella parte del rischio biologico.
Si ritiene altresì fondamentale il coinvolgimento del Medico Competente, quale professionista qualificato a veicolare nel miglior modo possibile tali informazioni ai lavoratori e a collaborare col datore di lavoro per la messa in atto delle misure igieniche universali all’interno dell’azienda e per l’eventuale aggiornamento del DVR.
Il documento è organizzato in FAQ in modo da agevolare il Datore di Lavoro e i suoi collaboratori, nella gestione di questa situazione di emergenza.
Il documento è stato redatto sulla base dei
riferimenti normativi riportati in ultima pagina e dei comunicati dei soggetti
istituzionali (Ministero della salute, Aziende Sanitarie Territoriali, Regioni)
Il nuovo Coronavirus (nCoV) identificato per la prima volta a Wuhan in Cina nel Dicembre 2019 è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai riscontrato nell’uomo.
Il virus SARS-CoV-2 – come designato dall’International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) – è l’attuale virus causa dell’epidemia chiamata “Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2”.
La malattia provocata dal nuovo Coronavirus è la “COVID-19” in cui “CO” sta per corona, “VI” per virus, “D” per disease e “19” indica l’anno in cui si è manifestata.
Cosa si intende per “contatti stretti”?
Sono definiti “contatti stretti” I lavoratori che presentano una o più delle seguenti caratteristiche:
– una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
– una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es. stretta di mano);
– una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19
– una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore di 15 minuti;
– una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d’attesa, veicolo) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
– un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 o personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego dei dispositivi di protezione individuale (DPI) raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
– una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti di un caso di COVID-19
Cosa si intende per “caso sospetto”?
Caso sospetto è infatti una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, difficolta respiratoria) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale e nei 14 giorni precedenti l’insorgenza della sintomatologia, ha soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni:
- storia di viaggi o residenza in Cina;
oppure
- contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da SARS-CoV-2;
oppure
- ha lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da SARS-CoV-2.
La
definizione di caso sospetto è compito delle autorità sanitarie.
In quanto Datore di Lavoro come mi devo comportare?
La diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 rappresenta una questione di salute pubblica, pertanto la gestione delle misure preventive e protettive deve necessariamente seguire i provvedimenti speciali adottati dalle istituzioni competenti in conformità all’evoluzione dello scenario epidemiologico. In ragione di tale esigenza di tutela della salute pubblica, il Datore di Lavoro deve collaborare facendo rispettare i provvedimenti delle istituzioni competenti al fine di favorire il contenimento della diffusione del SARS-CoV-2; in tal senso, anche la semplice diffusione interna delle informazioni e delle raccomandazioni prodotte esclusivamente da soggetti istituzionali costituisce uno strumento utile al contrasto dell’epidemia.
Cosa fare in caso di…
Riscontro di un caso di COVID-19 in un lavoratore: cosa succede?
Ad ogni segnalazione di caso accertato, il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria procede all’indagine epidemiologica, in base ai regolamenti internazionali di controllo delle malattie infettive, al fine di:
– individuare la possibile fonte di esposizione.
– identificare i contatti stretti.
Qualora il caso accertato risulti occupato presso un’azienda, l’AUSL competente contatta l’azienda in cui il lavoratore risulta occupato, richiede il nominativo del medico competente per avere la corretta collaborazione nell’identificare i contatti lavorativi da includere nella sorveglianza. In assenza del medico competente (casi in cui la sorveglianza sanitaria non è obbligatoria), si chiede la collaborazione del datore di lavoro o di personale da lui individuato.
I lavoratori che sono riconducibili alla definizione di contatto stretto sono inclusi in uno specifico
percorso di sorveglianza sanitaria da parte dell’AUSL che comprende l’isolamento domiciliare (14 giorni dall’ultimo contatto avvenuto).
L’AUSL fornisce al medico competente le notizie utili per garantire una corretta informazione da diffondere ai lavoratori non identificati come contatti stretti:
- Potrebbero ritenersi necessari interventi di informazione/formazione. Si ritiene utile informare i lavoratori che non rientrano nella definizione di contatto stretto, sulle misure di prevenzione da adottare, diffondendo il decalogo ministeriale.
- Sorveglianza Sanitaria del medico competente:
- per l’emergenza Covid-19 non è richiesta una sorveglianza sanitaria aggiuntiva per i lavoratori che non rientrano nella definizione di contatto stretto, in quanto il paziente ammalato è seguito presso strutture sanitarie mentre i contatti stretti sono sorvegliati dall’ASL. È comunque essenziale la collaborazione del medico competente per definire eventuali misure di prevenzione aggiuntive e specifiche procedure da adottare in azienda in base alla tipologia di attività svolta. (es.: deroghe per trasporto di merci in zona rossa).
- per le visite periodiche ed esami strumentali: per quanto possibile, anche in caso di superamento della scadenza periodica prevista dal piano di sorveglianza sanitaria, le visite sono rimandate sino ad emergenza terminata.
- Le visite preassuntive/prevenitive possono essere effettuate evitando l’affollamento dell’ambulatorio attraverso prenotazioni dilazionate
- Pulizia straordinaria degli ambienti di lavoro. Qualora un caso di covid-19 sintomatico abbia soggiornato nei locali dell’azienda, si applicano le indicazioni Ministeriali 2 contenute nella Circolare del Ministero della Salute 0005443 del 22.02.2020. (vedi pag 10 )
- Per i locali non frequentati dal lavoratore infetto, è sufficiente procedere alle pulizie ordinarie degli ambienti con i comuni detergenti avendo cura di pulire con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici.
- È importante avvertire le eventuali imprese appaltatrici incaricate di svolgere la pulizia dei locali, affinché il datore di lavoro di queste ultime adotti tutte le cautele necessarie In attuazione di quanto previsto dall’art. 26 D. Lgs. 81/2008.
Lavoratore che riferisce di essere stato a contatto stretto^ con un caso di COVID-19
^fare riferimento alla definizione riportata a pagina 2
- Il lavoratore non deve presentarsi al lavoro
- Nel caso che il lavoratore sia in azienda deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica e deve essere data indicazione di tornare e rimanere a casa (evitando l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici) e di contattare il proprio Medico di Medicina Generale o il Servizio di Continuità Assistenziale, anche ai fini della certificazione dello stato di malattia;
- Finché il soggetto permane all’interno dell’azienda, si deve assicurare che rimanga il più possibile lontano e isolato dagli altri soggetti presenti (lavoratori, visitatori).
Questi lavoratori sono tenuti a comunicare il proprio nominativo indirizzo e numero di telefono ai seguenti contatti:
- numero verde regionale 800033033,
- AUSL di Parma al numero 0521 396436
segnalando il proprio stato di “contatto stretto”.
Su richiesta del Dipartimento di Sanità Pubblica, l’Azienda deve raccogliere l’elenco dei “contatti stretti” e, specificando il Nome e Cognome del caso e il Nome dell’Azienda, comunicare i nominativi, i dati anagrafici, i riferimenti telefonici e la data dell’ultimo contatto con il caso confermato.
Il personale del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’AUSL prenderà in carico la segnalazione adottando tutte le misure sanitarie del caso, tra cui la misura della quarantena con sorveglianza attiva per 14 giorni.
Lavoratore asintomatico che è entrato in contatto con lavoratori classificati “contatti stretti”
Nel caso in cui siano stati presenti in azienda dei “contatti stretti” come sopra definito, gli altri lavoratori che hanno operato nelle loro vicinanze, non sono da sottoporre a misure particolari di sorveglianza, se non all’adozione rigorosa delle misure igieniche raccomandate.
È a discrezione del Datore di Lavoro (ma non obbligatorio) prevedere un’eventuale interruzione dell’attività lavorativa di questi lavoratori come misura di precauzione.
Lavoratore che, inizialmente asintomatico, durante l’attività lavorativa sviluppa febbre e sintomi respiratori (tosse e difficoltà respiratoria)
Gli addetti al primo soccorso aziendale, ad integrazione di quanto già stabilito nei piani di emergenza aziendali, dovranno indossare e far indossare al soggetto che ha manifestato i sintomi una mascherina, far allontanare dai locali eventuali altri lavoratori o utenti presenti e contattare il 118.
Lavoratore asintomatico durante l’attività lavorativa che successivamente sviluppa febbre e sintomi respiratori (tosse e difficoltà respiratoria)
Non è previsto alcun adempimento a carico del Datore di lavoro (o suoi collaboratori), se non collaborare con l’azienda sanitaria territorialmente competente mettendo a disposizioni le informazioni in proprio possesso al fine della ricostruzione di eventuali contatti.
Lavoratore in procinto di recarsi all’estero in trasferta lavorativa
Disporre che il Servizio di Prevenzione e Protezione acquisisca le informazioni più aggiornate sulle aree di diffusione del SARS-CoV-2 disponibili attraverso i canali istituzionali al fine di valutare, in collaborazione con il Medico Competente, il rischio associato alla trasferta prevista.
Inoltre, si ritiene importante che prima della partenza il lavoratore sia informato in merito alle disposizioni delle autorità sanitarie del paese di destinazione.
Lavoratore in procinto di rientrare dall’estero da trasferta lavorativa
Disporre che il lavoratore rientrante in Italia da aree a rischio epidemiologico informi tempestivamente il Dipartimento di Prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente, per l’adozione di ogni misura necessaria, compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva
Lavoratore che rientra da un periodo di malattia
Si precisa che il lavoratore che rientra al lavoro dopo un periodo di assenza per malattia non necessita di alcuna specifica certificazione, ad eccezione dei periodi superiori a 60 giorni continuativi, come già previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Il lavoratore che deve stare a casa in isolamento, deve prendere aspettativa/ferie o malattia?
Il lavoratore posto in isolamento domiciliare contatterà il proprio medico curante per il rilascio del certificato medico riportante la diagnosi prevista (quarantena obbligatoria o volontaria, isolamento volontario, sorveglianza attiva, etc.). Il medico provvederà ad inviare tale certificato solo all’INPS.
È necessario aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)?
In tale scenario, in cui prevalgono esigenze di tutela della salute pubblica, non si ritiene giustificato l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all’infezione da SARS-CoV-2 (se non in ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario, esclusi dal campo di applicazione del presente documento, o comunque qualora il rischio biologico sia un rischio di natura professionale, già presente nel contesto espositivo dell’azienda).
I rischi che si devono valutare all’interno del DVR sono quelli che rientrano nell’alveo dei rischi professionali e cioè i rischi per la sicurezza sul lavoro a cui è esposto un lavoratore nell’espletamento della sua attività lavorativa nella specifica mansione e all’interno dell’organizzazione aziendale ove il Datore di Lavoro ha disponibilità giuridica anche sulle misure compensative, preventive e protettive che può disporre in base ai propri poteri direzionali.
Pertanto, il rischio biologico da Corona Virus è da intendersi rischio professionale?
La risposta è: dipende dalle attività svolte dai lavoratori.
Certamente è un rischio professionale per chi espleta mansioni specifiche che determinano un incremento dell’entità del rischio rispetto alla popolazione, mentre non è un rischio professionale per tutti gli altri casi. Il primo caso (rischio professionale) riguarda per esempio i laboratori che operano per trovare il vaccino da Corona Virus, oppure le strutture sanitarie ed ospedaliere che hanno a che fare con pazienti infetti o potenzialmente infetti, per i quali il Datore di lavoro dovrà aggiornare la valutazione, sebbene nel caso specifico ci sia “poco da valutare” piuttosto “trovare misure compensative di riduzione dell’esposizione”
Il secondo
caso (rischio non professionale) riguarda invece tutte le restanti mansioni ove
il rischio sia sostanzialmente riconducibile a quello di chiunque altro nella
popolazione ove il Datore di Lavoro non deve fare altro che attenersi alle
misure stabilite dal Ministero e su cui purtroppo oggi si fa molta confusione
ponendoli sullo stesso piano del primo caso.
Quali sono le misure da adottare da parte del Datore di Lavoro?
Pur non essendoci l’obbligo dell’aggiornamento del DVR non vuol dire che le aziende non debbano preoccuparsi del problema. Pertanto, ogni azienda, con il supporto del proprio Medico Competente (MC) e del RSPP, potrà emanare una serie di disposizioni volte a ridurre la possibilità di contagio per il proprio personale, seguendo le indicazioni fornite dalle Autorità Sanitarie.
Vediamo un esempio di quali possano essere tali disposizioni:
Trasferte e Viaggi di lavoro
- Vietare al personale di recarsi all’interno delle Aree Rosse in Italia ed effettuare trasferte di lavoro in Cina, in Corea del Sud, a Macao, a Taipei e ad Hong Kong;
- Raccomandare al proprio personale di non effettuare trasferte internazionali e nazionali, con l’unica eccezione di quelle indispensabili per garantire la continuità operativa aziendale;
- In caso di trasferte per lavoro, evitare soste intermedie non strettamente indispensabili
Distanziamento Sociale
- Sospendere i corsi di formazione e gli eventi aziendali, nonché la partecipazione a convegni o ad altri eventi esterni;
- Effettuare le riunioni aziendali di lavoro in videoconferenza, limitando il più possibile quelle con partecipazione fisica diretta;
- Evitare riunioni con tante persone presenti e mantenere una distanza minima di almeno 1metro;
- Attività lavorativa svolta in modalità smart working;
- Garantire sempre un adeguato ricambio d’aria nei locali condivisi
Informazione dei lavoratori
- Esporre nei bagni ed in corrispondenza dei dispenser le indicazioni ministeriali sul lavaggio delle mani;
- Esporre in tutti i locali aperti al pubblico, ovvero di maggior affollamento e transito le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della Salute di cui all’allegato 4 del DPCM 01/03/2020;
- Divulgare
in azienda un’informativa per la corretta informazione dei lavoratori in
merito alle norme igieniche definite dal Ministero della salute:
- lavarsi le mani;
- coprire le vie aeree quando si tossisce e starnutisce;
- cestinare i fazzolettini di carta, una volta utilizzati;
- porre particolare attenzione all’igiene delle superfici;
- evitare contatti stretti con persone con sintomi simil-influenzali.
- nel caso di sintomi di tipo influenzale (febbre, tosse, difficoltà respiratorie) evitare di recarsi sul posto di lavoro e contattare il proprio medico di base
- Evitare strette di mano
- Evitare baci e abbracci
- nel caso in cui si fosse affetti da sindrome influenzale rimanere a casa e consultare il medico di famiglia attenendosi a quanto previsto dalle Autorità Sanitarie;
- nel caso di sindrome influenzale con conclamate difficoltà respiratorie, non recarsi al Pronto Soccorso ma chiamare il numero emergenza 112 e seguirne le istruzioni;
- informare tempestivamente l’azienda qualora si avesse il sospetto di essere entrati in contatto, anche indirettamente, con persone che manifestino i sintomi di infezione respiratoria (febbre, tosse, difficoltà respiratorie);
- nel caso in cui si fosse affetti da sindrome influenzale rimanere a casa e consultare il medico di famiglia attenendosi a quanto previsto dalle Autorità Sanitarie;
- nel caso di sindrome influenzale con conclamate difficoltà respiratorie, non recarsi al Pronto Soccorso ma chiamare il numero emergenza 112 e seguirne le istruzioni;
- tenersi aggiornati consultando periodicamente i siti del Ministero della Salute e dell’Assessorato alla Sanità della propria Regione nonché del proprio comune di residenza.
Gestione dei fornitori/clienti
- Sospendere gli incontri con i clienti o fornitori spostandoli sui sistemi di videoconferenza;
- Utilizzo delle risorse esterne, come i consulenti, preferibilmente in via telematica;
- Effettuare le attività di consegna/ricevimento delle merci (trasportatori/corrieri) mentendo adeguata distanza di sicurezza.;
- Nel caso di lavoratori a contatto con il pubblico (front-office/negozi) prevedere un dispenser di soluzione disinfettante da tenere a disposizione del lavoro e utilizzabile anche dal fornitore/cliente in caso di eventuale contatto con i lavoratori;
- Nel caso in cui gli incontri in presenza siano
assolutamente indispensabili con i clienti o i fornitori, il personale di
questi deve:
- non essere residente o domiciliato all’interno delle Aree Rosse;
- non essere stato in contatto diretto con una persona affetta dal Corona Virus;
- non abbia ricevuto comunicazione da parte delle Autorità Sanitarie in merito ad un suo contatto diretto con una persona contagiata dal Corona Virus;
- non abbia recentemente fatto viaggi in zone a rischio;
- non abbia conviventi che abbiano recentemente fatto viaggi in zone a rischio;
Sanificazione dei luoghi di lavoro
- Saranno intensificate, mediante l’impiego di prodotti efficaci, le attività di sanificazione e igienizzazione dei luoghi di aggregazione e transito di personale quali la mensa, gli spogliatoi, le aree di somministrazione di bevande e snack, l’infermeria, ecc.;
- Mettere a disposizione dei lavoratori soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani
Devo fornire DPI a tutti i lavoratori?
I DPI per fronteggiare il Coronavirus sono quelli relativi a:
- Protezione delle vie respiratorie;
- Protezione degli occhi;
- Protezione delle mani;
- Protezione del corpo.
Ci soffermiamo in particolare sulle protezioni delle vie respiratorie – classificate come DPI di III Categoria – perché proteggono i lavoratore da rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali la morte o danni irreversibili alla salute per l’esposizione ad agenti biologici nocivi.
Per la protezione dal nuovo COVID-19 sono consigliati i facciali filtranti monouso FFP2 o FFP3 oppure semimaschere facciali con filtri P2 o P3.
Come indicato dal Ministero della Salute le protezioni delle vie respiratorie vanno indossate:
- Se hai sintomi di malattie respiratorie, come tosse e difficoltà respiratorie;
- Se stai prestando assistenza a persone con sintomi di malattie respiratori;
- Se sei un operatore sanitario e assisti persone con sintomi di malattie respiratorie.
L’utilizzo di mascherine e filtri facciali non è necessario per la popolazione generale in assenza di sintomi di malattie respiratorie.
La
mascherina del tipo “chirurgico” può invece essere utilizzata da soggetti che
presentano sintomi quali tosse o starnuti per prevenire la diffusione di
goccioline di saliva.
Come effettuare la sanificazione degli ambienti?
Pulizia di ambienti non sanitari
Le normali procedure di pulizia ed igiene degli ambienti di lavoro debbono essere applicate senza ulteriori particolari specificità durante le normali attività lavorative.
Pulizia di ambienti in caso di lavoratori contagiati
Nel caso in cui il Datore di Lavoro venga informato dall’autorità sanitarie locali che un suo dipendente è stato ricoverato a seguito di infezione da COVID-19, dovrà applicare le misure di pulizia di seguito riportate.
A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per alcuni giorni, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli
ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI – svestizione). Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.
Di seguito si riporta una lista non omnicomprensiva delle superfici da sottoporre a trattamento:
- Scrivanie
- Porte
- Sedie
- Muri
- Schermi
- Finestre
- Tavoli
- Maniglie
- Tastiere
- Telecomandi
- Pulsantiere
- Interruttori
- Telefoni
- Tutte le altre superfici esposte